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Testi originali tratti dal sito ufficiale della Camera dei Deputati
(http://www.camera.it)
Proposta di Legge n° 3322 - Presentata il 27 febbraio 1997
Relazione sulla Proposta di Legge n° 3322
Articoli della Proposta di Legge n° 3322
Testo Approvazione della Legge 173/2005 - Approvata il 17 Agosto 2005
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005
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La stessa legge 173/2005, nell' articolo 3, punto 4 dice:
"4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro"
Quindi, fino a che i redditi derivanti da un'attività di vendita diretta (anche in presenza di altri redditi, che non vanno a sommarsi), non raggiungono i 5000 euro all'anno, l'attività è da considerarsi "occasionale" e i suoi redditi NON vanno ad aggiungersi a quelli derivanti da altri impieghi.
"L'articolo 44, comma 2, del decreto legge 269/2003 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto1995, n. 335, qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5mila euro."
Tratto da:
Il Sole 24ore
Inoltre le provvigioni incassate non rientrano nel calcolo del limite per essere a carico del coniuge ai fini della detrazione fiscale.
Pertanto coloro che percepiscono solamente provvigioni derivanti da attività di incaricato alle vendite a domicilio sono sempre fiscalmente a carico del coniuge e pertanto il coniuge può usufruire della relativa detrazione fiscale.




